Lo spaccio di sostanze stupefacenti è punito con pene molto severe che possono portare ad una condanna fino a venti anni di reclusione. Al riguardo è necessario distingue tra droghe pesanti ( come ad es. la cocaina e l'eroina ) e droghe leggere ( come ad es. l'hashish e la marjuana). Per le droghe pesanti è prevista la reclusione da otto a venti anni e la multa da euro 25.822 ad euro 258.228; per le droghe leggere è prevista la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 ad euro 77.468. Tuttavia vi sono alcune condizioni in virtù delle quali è possibile fare rientrare lo spaccio nell'ipotesi di lieve entità ( spaccio di lieve entità) Invero l'ipotesi di lieve entità costituisce una circostanza attenuante che determina una riduzione notevole della pena in caso di condanna; infatti per questa fattispecie è prevista la pena, senza distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, della reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da euro 1.032 ad euro 10.329. Cosa si valuta per capire se il fatto sia di lieve entità? Il piccolo spaccio è riconosciuto quando la persona accusata di vendere o detenere sostanze stupefacenti finalizzate alla vendita non fa parte di un'associazione criminale e non fa circolare grosse quantità di droghe e di denaro e non possiede un'organizzazione strutturata finalizzata al commercio della droga; ma piuttosto la sua attività e quella artigianale di bottega; in buona sostanza non è uno spacciatore di serie A), ma uno spacciatore di serie B). L'Organo giudicante per valutare se si tratta di spaccio di lieve entità utilizza alcuni elementi univoci ed oggettivi, quali: I MEZZI; LE MODALITA' DELL'AZIONE; LE CIRCOSTANZE DELL'AZIONE; LA QUANTITA DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI; LA QUALITA' DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI.
STRATEGIA DIFENSIVA: se dalle carte processuali emerge l'evidenza della prova dello spaccio o della detenzione delle sostanze ai fini di spaccio e di conseguenze non è possibile sostenere la tesi della detenzione per consumo (uso personale) si dovrà impostare una strategia difensiva volta a limitare i danni e a ridimensionare la pena in caso di condanna, sostenendo che la condotta, per le circostanze e per le modalità dell'azione posta in essere è riconducibile all'ipotesi dello spaccio di lieve entità. Se il Giudice riconosce tale fattispecie vi è il beneficio non trascurabile di un drastico ridimensionamento della pena inflitta in caso di condanna, in virtù dell'applicazione dell'attenuante della lieve entità.
Nel caso in cui vi fosse l'evidenza della prova si potrebbe, per limitare ulteriormente, i danni depositare istanza di patteggiamento, previo consenso del P.M, che porterebbe ad un'ulteriore riduzione della pena di 1/3, in virtù della scelta di un rito altrnativo, calcolato sull'ipotesi di lieve entità, e conseguentemente con elevata probabilità di ottenere una condanna inferiore a due anni di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, che eviterebbe il carcere.
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